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Condono edilizio o sanatoria? Quali sono le differenze??

Condono edilizio o sanatoria? Quali sono le differenze??

Sia il condono che la sanatoria hanno lo stesso scopo, ma hanno iter e natura giuridica diverse.

Entrambe, però, regolarizzano gli immobili edificati senza titolo abilitativo.

A volta capita anche ai magistrati fare confusione tra condono e sanatoria, come accertato da una sentenza della Corte Costituzionale, la 37659 del 2019.

La sanatoria edilizia prevede la doppia conformità, così come citato dall’art. 36 del DPR 380/01 ovvero “Testo Unico dell’Edilizia”. Tale articolo stabilisce che un immobile, realizzato abusivamente, può ottenere il permesso di costruire in sanatoria se risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

E’ evidente che non possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria le opere abusive non consentite dalle norme vigenti al momento della realizzazione, ma che sono diventate conformi in un secondo momento, ad esempio per modifiche legislative.

 
Invece il condono edilizio non richiede il requisito della doppia conformità. Il condono non è una procedura prevista dal testo Unico dell’Edilizia, ma viene disposto con una legge ad-hoc e rappresenta una misura straordinaria.

In Italia ci sono stati tre condoni, previsti da tre leggi speciali: la L. 47/1985, la L. 724/1994 e la L. 326/2003. Pertanto chi ha proceduto tramite una delle tre citate leggi ed ha condonato, ha una regolare concessione edilizia o permesso di costruire dovuto da condono. Chi, invece, non ha proceduto in tal senso può procedere con quanto previsto dal T.U., sempre che ne ricorrano le condizioni.

 

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