Via Domenico Guadalupo, 16 - 84126 Salerno
+39 089253817
info@studiotecnicoroma.it

Entra in vigore il c.d. Decreto Scia 2

Entra in vigore il c.d. Decreto Scia 2

A metà Dicembre dello scorso anno è entrato in vigore il D.lgs. 222/2016 che modifica il Testo unico dell’edilizia, ovvero il DPR 380/2001. Scompaiono la D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) e la C.I.L. (comunicazione inizio lavori) e le procedure edilizie principali diventano cinque:
attività di edilizia libera;

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ;
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
permesso di costruire;
SCIA alternativa al permesso di costruire.

L’edilizia libera è prevista per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici; la pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità; la realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.

La CILA si può utilizzare per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio, la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire.

La SCIA dovrà essere utilizzata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lettera b, riguardanti le parti strutturali dell’edificio; per opere e modifiche necessarie a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; per gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio; per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche di volumetria, cambio di destinazione d’uso nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati.

La SCIA alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, si deve attendere il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione, così come accadeva con la DIA.

Il permesso di costruire va richiesto per gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.

Il Decreto modifica anche la procedura per il rilascio del certificato di agibilità. E’ previsto la segnalazione certificata di agibilità per gli immobili, con la presentazione da parte di un professionista abilitato di una autocertificazione che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità che la conformità dell’opera al progetto presentato.

Il D.lgs. 222/2016 prevede che i Comuni forniranno gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria. Pertanto i tecnici incaricati di elaborare un progetto potranno preventivamente chiedere al Comune un’interpretazione delle norme vigenti, in modo da evitare bocciature e divieti successivi. Quindi, una volta ottenuta la consulenza, i tecnici incaricati posso presentare la SCIA senza avere il timore che il cantiere possa essere fermato.

Inoltre, entro il prossimo 9 febbraio, il Ministero delle Infrastrutture dovrà emanare il c.d. glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie d’intervento a cui appartengono. Le Regioni e gli Enti Locali hanno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni, potendo anche apportare delle modifiche alle procedure.

dott. ing. Fabiano Roma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *