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La ricostruzione di un immobile crollato

La ricostruzione di un immobile crollato

A seguito del crollo del proprio immobile, avvenuto per cause accidentali e imprevedibili, un signore, ovvero il suo proprietario lo ha ricostruito senza presentare richieste di permesso di costruire, o D.I.A. o qualsiasi altra formalità burocratica particolare. Il fatto avviene nel ragusano e il proprietario, in primo grado, viene condannato a 15 giorni di arresto e 10.000,00 euro di ammenda.

La pena viene sospesa a condizione che demolisca quello che aveva abusivamente realizzato, in quanto riconosciuto colpevole di una serie di reati, previsti secondo il Giudice, nel Testo Unico dell’Edilizia, ovvero il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001. Secondo il Giudice di primo grado servivano i titoli autorizzativi di cui all’art. 44 lett. A del T.U. Edilizia.

La Cassazione ribalta la sentenza: la ricostruzione a volte è manutenzione straordinaria. “La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio originario volti a trasformare l’organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 36258 del 16/06/2011): ricordando questo principio di diritto molto chiaro e pacifico, i Giudici di Legittimità stravolgono il verdetto di primo grado ed assolvono l’imputato dall’accusa di abusivismo.

La III° Sezione Penale della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 27677 del 27/06/2014, ribadendo che “gli interventi di ristrutturazione edilizia ricomprendono anche la demolizione e la ricostruzione del preesistente manufatto purché vi sia identità dell’area di sedime e ne rimangano inalterate la volumetria e la sagoma”, ha escluso quindi ogni forma di responsabilità rispetto ai reati contestati al soggetto che è stato così assolto.

Possibile riedificare con la sola autorizzazione del Sindaco purché non si muti lo status quo ante. Ribadisce infine la Cassazione, ricordando una propria massima del 2006, che “gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione”, (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 36258 del 16/06/2011): ciò significa che anche in zone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici basterà la semplice D.I.A. per effettuare lavori di edificazione se la stessa riguardi e si tratti di ricostruire ciò che già c’era (ma che nel frattempo è crollato).

Unico requisito che la i Giudici di Piazza Cavour ricordano essere imprescindibile è, come detto, che “rimangano inalterate la volumetria e la sagoma, configurandosi diversamente un intervento di “nuova costruzione” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28212 del 08.04.2008).

A ben vedere, quindi, i lavori che possono essere effettuati sono quelli che non innovano il pre-esistente (ma anzi lo ripresentino così com’era), ragion per cui appare anche eccessivo chiamarli di manutenzione straordinaria. A prescindere dalla qualifica che si attribuisce loro, quel che conta è che se il nuovo riscrive il vecchio (senza modificarlo, nemmeno in parte), allora esso sarà eseguibile mediante semplice D.I.A., non comportando l’omissione di permesso di costruire il compimento di alcun reato.

Il crollo del vecchio dev’essere incolpevole. Un aspetto particolare che la sentenza di assoluzione tocca è quello inerente il crollo dell’immobile pre-esistente: solo ove esso sia accidentale allora il proprietario potrà dirsi immune da responsabilità ed in particolare da quella “colpa” che è elemento necessario perché un qualsiasi reato edilizio possa dirsi compiuto.

Se, infatti, da un lato la ricostruzione non può che essere “cosciente e volontaria”, non altrettanto potrà sempre dirsi per il crollo, che della ricostruzione è antefatto e presupposto: ove essa sia accidentale non potrà quindi sussistere né essere addebitata alcuna responsabilità al proprietario che sul presupposto di quel crollo è poi sì intervenuto per realizzare un immobile ma che non l’ha fatto per crearne uno ex novo ma solo per ripristinare quel che c’era.

L’incolpevolezza del crollo rende così incolpevole anche la ricostruzione (e l’edificazione che con essa si realizza).

Fonte http://www.condominioweb.com

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