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Abusi edilizi: multa o demolizione?

Abusi edilizi: multa o demolizione?

L’Ottava Sezione del TAR Campania, con la sentenza 4289/2015 del 4 settembre 2015, ha fatto il punto della situazione sull’articolo 38 del Dpr 380/2001 ovvero del Testo unico dell’edilizia.
Nel caso in cui risulti impossibile la rimozione dei vizi ed il ripristino dei luoghi ante abuso, solo dopo la valutazione motivata, è possibile una sanzione pecuniaria al posto della demolizione.

Si riporta lo stralcio della sentenza del TAR che chiarisce bene quando e come procedere in merito.
“L’ art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 prevede l’irrogazione della sanzione pecuniaria alternativa all’ordinanza di demolizione in caso di annullamento del permesso di costruire solo “qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino”.

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio può, dunque, riguardare solamente vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali, nonchè le ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato sia abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 07-01-2015, n. 33). Inoltre, è la possibilità di ingiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria in luogo dell’ordinaria misura della rimessione in pristino a essere subordinata a una motivata valutazione del dirigente del competente ufficio comunale, e non viceversa.

L’obbligo di un’espressa motivazione risulta circoscritto all’ipotesi in cui occorre giustificare il ricorso all’opzione residuale dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e, comunque, deve ritenersi configurabile a carico dell’interessato, sia in sede procedimentale che in giudizio, l’onere di allegare elementi idonei ad accreditare come verosimile la dedotta situazione di oggettiva impossibilità di una riduzione in pristino (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 06-06-2014, n. 5716).

Nel caso di specie non risulta che si trattasse di un annullamento per vizi procedurali o formali e la stessa parte ricorrente non ha assolto l’onere probatorio di dimostrare l’esistenza di una situazione di oggettiva impossibilità di una riduzione in pristino”.

dott. ing. Fabiano Roma

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