Certificazione energetica degli edifici
Le modifiche normative sulla materia (modifiche alle norme UNITS 11300 e modifiche al Dlgs. n. 192/2005) prevedono, tra l’altro, che dal 1° gennaio 2012 le certificazioni energetiche saranno obbligatorie per poter promuovere gli immobili tramite qualsiasi mezzo pubblicitario.
L’attività del professionista non può più ricondursi alla sola elaborazione cartacea della certificazione energetica ma lo stesso deve svolgere una prestazione professionale di consulenza energetica ben più complessa della certificazione energetica stessa (consulenza bioclimatica ed energetica con analisi dello stato di fatto e scelta dei materiali, delle finiture e delle soluzioni progettuali al fine del contenimento dei consumi energetici; elaborazione della relazione tecnica in base alla L.10/91; consulenza impiantistica per scelta impianto di climatizzazione invernale/estivo nonché possibilità di installazione impianto fotovoltaico e/o solare termico; relazione paesaggistica; assistenza alla D.LL per la parte energetica; redazione di attestato di qualificazione energetica).
Ad una prestazione professionale complessa dovrebbe corrispondersi un compenso adeguato all’attività svolta ed ai rischi penali e civili che tale prestazione comporta.
Invece c’è un “inquinamento” del mercato dovuto a professionisti che per soli 50/100 euro redigono attestati di certificazione energetica.
Per redigere un attestato di certificazione energetica si deve obbligatoriamente fare:
– un rilievo geometrico dell’immobile (anche avendo come base una planimetria catastale);
– un rilievo energetico;
– il rilievo della tipologia degli impianti;
– analisi dell’ombreggiamento/soleggiamento;
– l’analisi del contesto;
– l’elaborazione dei dati;
– la redazione dell’A.C.E.
A questo punto si devono stampare quattro copie di cui una per il notaio, una per il venditore, una per il professionista ed una da consegnare alla Regione Campania.
Pochi euro non riescono a coprire i costi per lo svolgimento di tutte le attività richieste dalla legge.
Inoltre, occorre aggiungere i costi (auto o mezzo pubblico) per raggiungere il luogo specifico dove insiste l’immobile da certificare ed il costo della raccomandata per l’inoltro dell’A.C.E. in Regione.
E’ vero che con la legge “Bersani” i minimi tariffari sono derogabili ma non fino ad applicare sconti che presuppongono lo svolgimento di una prestazione professionale di scarsa o inesistente qualità.
Ma vi è di più. Se il CNAPPC o l’Ordine provinciale di appartenenza non danno parametri di riferimento, da che cosa si può derogare?
Come si può giustificare una fattura di soli 50/100 euro per una prestazione professionale che prevede sanzioni penali? Dal punto di vista etico e deontologico il professionista che chiede un piccolo obolo per la prestazione svolta sminuisce quella che è l’importanza dell’efficienza energetica degli edifici e quello che è il collaudo energetico di un edificio/immobile che si palesa con la redazione dell’A.C.E..
Che cosa ha di meno importante un collaudo energetico rispetto ad un collaudo statico o amministrativo?
Redazionale del 02/10/2011 di Federarchitetti Regione Campania